TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca
e disposizioni relative).

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca
e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

      Identico.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n. 17 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 1747-bis), la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1747-ter) e la Terza nota di variazioni (stampato n. 1747-quater).

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.  
      3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2007, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.  
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.  

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      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.